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ELENCO DEBITI COMUNICATI AI CREDITORI

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013 - Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.

Art. 6. Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.




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